Il testo della nuova legge
Diritto e Volontà

Il testo della nuova legge

1 Maggio 2001
3 min di lettura

Riportiamo i contenuti essenziali della Legge n. 130 del 30 marzo 2001, articolo per articolo, in forma sintetica.

Art. 1 (Oggetto). La legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.

Art. 2 (Modifiche all’articolo 411 del codice penale). Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. La dispersione non autorizzata, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da cinque a venticinque milioni di lire.

Art. 3 (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, D.P.R. 285/1990). Entro sei mesi si provvede alla modifica del regolamento sulla base di alcuni princìpi: l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile, acquisito il certificato del medico necroscopo; l’autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso disposizione testamentaria, iscrizione ad associazioni riconosciute (l’iscrizione vale anche contro il parere dei familiari), o volontà del coniuge o del parente più prossimo. La dispersione delle ceneri è consentita in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri, in natura o in aree private, ed è vietata nei centri abitati. È previsto l’obbligo per il medico necroscopo di raccogliere e conservare per dieci anni campioni di liquidi biologici, e la predisposizione di sale attigue ai crematori per i riti di commemorazione.

Art. 4 (Modifica all’art. 338 del T.U. 1265/1934). La fascia di rispetto di duecento metri dai centri abitati non si applica al caso dei cimiteri di urne.

Art. 5 (Tariffe per la cremazione). Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione possono essere sostenuti dal comune di ultima residenza. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite ANCI, CONFSERVIZI e le associazioni cremazioniste, sono stabilite le tariffe per la cremazione.

Art. 6 (Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori). Le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, prevedendo di norma la realizzazione di almeno un crematorio per regione. La gestione dei crematori spetta ai comuni.

Art. 7 (Informazione ai cittadini). I comuni forniscono ai cittadini le informazioni sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo ai profili economici.

Art. 8 (Norme tecniche). Entro tre mesi, con decreto del Ministro della sanità, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e ai materiali per la costruzione delle bare.

Articolo pubblicato originariamente in Confini, maggio 2001, a firma di Redazione.

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