Cremazione e dispersione: la situazione italiana
Diritto e Volontà

Cremazione e dispersione: la situazione italiana

1 Gennaio 2008
4 min di lettura

L’intervento muove da un saluto della Federazione Italiana per la Cremazione e dalla presentazione del movimento associativo cremazionista: un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, riconosciuta dalla legge italiana, che raggruppa 44 Società di cremazione dislocate in tutte le 20 Regioni. Sono società di volontari che operano quotidianamente e incontrano spesso difficoltà, specie nei piccoli centri e nel Centro e Meridione d’Italia, dove sussistono ancora resistenze e pregiudizi di carattere culturale e religioso. La media nazionale dei cremati è solo del 9% dei decessi, con punte elevate al Nord (Torino e Genova oltre il 40%, Milano e Bolzano oltre il 60%, Udine oltre il 70%).

Dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001 il potere legislativo è ripartito su tre livelli: materie riservate allo Stato, materie riservate alle Regioni e «materie concorrenti», che competono sia allo Stato sia alle Regioni, come la Sanità. Sulle materie concorrenti lo Stato fissa i principi generali e le Regioni stabiliscono le norme attuative. Tutte le tematiche funerarie e cimiteriali, compresa la cremazione, sono materie concorrenti. Con la Legge n. 130 del 30 marzo 2001 lo Stato ha disciplinato i principi fondamentali in materia di cremazione e di trattamento delle ceneri, nel pieno rispetto della volontà del defunto. Più della metà delle Regioni, 11 su 20, quasi tutte al sud di Roma, non hanno ancora approvato la legge regionale di attuazione.

Impianti crematori. Devono essere realizzati esclusivamente nei cimiteri, beni demaniali di competenza comunale. La gestione da parte dei Comuni è la prassi più diffusa; storicamente la costruzione e la gestione sono state concesse anche alle Società di Cremazione, enti morali senza scopo di lucro, come avviene ancora a Firenze, Genova, Livorno, Pistoia, Torino e Venezia. Le norme tecniche su emissioni, impianti e materiali per le bare sono di competenza statale, con controllo affidato alle Province. Le Regioni elaborano piani di coordinamento per la realizzazione dei crematori. La normativa prevede almeno un crematorio per Regione, ma Basilicata e Calabria ne sono ancora prive; complessivamente in Italia ci sono 45 crematori. La FIC ha ottenuto che presso i crematori fossero previste apposite sale per il rito di commiato.

Cremazione. È un servizio pubblico locale a domanda individuale fin dal 1987. La volontà del soggetto deve essere attestata da un notaio o dichiarata a una Società di Cremazione, riconosciuta come esecutrice testamentaria anche contro la volontà dei parenti. La volontà espressa oralmente in vita può essere attestata dai parenti presso l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso. Se il defunto non ha espresso volontà contraria, l’autorizzazione può essere richiesta dal coniuge o dal parente più prossimo. L’autorizzazione è rilasciata dopo il nulla osta del medico necroscopo e, nei casi sospetti o di morte violenta, con l’assenso del magistrato.

Destinazione delle ceneri. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri possono essere conservate o disperse. La conservazione è oggi la destinazione più adottata, perché rende più agevole il culto della memoria e consente ai parenti di mantenere un legame «fisico» con lo scomparso. Le ceneri devono essere contenute in un’urna sigillata e munita di targa identificativa; la conservazione può avvenire in tombe di famiglia, in colombari comunali, in cinerari comuni, mediante affidamento personale a un familiare o per interramento nei cimiteri. La dispersione è invece ancora poco adottata, per assenza di tradizione consolidata, per l’opposizione della Chiesa cattolica e perché non attuabile nelle Regioni prive di legge regionale. La normativa nazionale consente la dispersione, nel rispetto della volontà del defunto, all’interno dei cimiteri in aree dedicate e in natura: in montagna a oltre 200 metri da centri abitati, in mare oltre mezzo miglio dalle coste, nei laghi oltre 100 metri dalla riva, nei fiumi nei tratti liberi, e nelle aree private all’aperto con il consenso dei proprietari. È proibita nei centri abitati. La dispersione non autorizzata o eseguita con modalità diverse è punita con la reclusione e una rilevante pena pecuniaria.

Articolo pubblicato originariamente in Confini, gennaio 2008, a firma di Luciano Scagliarini.

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