L’atteso (invano) nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria
In una lettera inviata al Ministro della Salute, professor Girolamo Sirchia, il Presidente della Federazione Italiana per la Cremazione Luciano Scagliarini ha chiesto che, in attuazione della legge 30 marzo 2001 n. 130, nel nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria venga modificata la normativa sulla cremazione nei tempi previsti dalla legge (entro il 4 novembre 2001). Purtroppo la data non è stata rispettata e i tempi si stanno ulteriormente allungando. L’intervento della F.I.C. è legittimato dal fatto che la legge riconosce alle associazioni cremazioniste il ruolo di rappresentanti e difensori della volontà della cremazione e della dispersione delle ceneri dei cittadini loro soci.
Sugli impianti di cremazione, si ritiene che debba essere l’Ente Regione a prevedere piani di programmazione nell’ottica dell’ambiente territoriale ottimale, e non solo la presenza di almeno un impianto per Regione. La F.I.C. guarda con favore l’intervento degli enti morali nella costruzione e gestione dei nuovi impianti.
Sulle modalità della cremazione, si ritiene di considerare il convivente, per la scelta cremazionista, alla stessa stregua degli altri parenti. Importante introdurre il concetto che, nel determinare la maggioranza dei parenti, vengano esclusi coloro che non dimostrino interesse pur avendone titolo, e che in caso di parità valga il parere del parente più prossimo o del figlio più anziano. È auspicabile che il legale rappresentante degli enti morali possa certificare senza formalismi la scelta cremazionista dei propri iscritti. Il medico necroscopo dovrebbe accertare che il defunto non fosse portatore di pace-maker, perché i forni, in tal caso, possono subire danni.
Sugli aspetti tecnici della dispersione, le urne devono essere di materiali rigidi; in caso di dispersione possono non essere sigillate. Sia all’interno che all’esterno dei cimiteri deve essere prevista la possibilità per gli enti cremazionisti di avere in concessione spazi per le urne cinerarie. È auspicabile che la custodia delle urne sia consentita anche in particolari edifici al di fuori dei cimiteri. Circa la dispersione, sarebbe opportuno che il cittadino disponesse per iscritto la modalità da lui scelta, per cui non deve essere consentito ai parenti del de cuius di scegliere la forma di dispersione.
Sull’affidamento ai familiari, dovrebbe essere il de cuius a indicare in vita il soggetto detentore delle ceneri. La cremazione delle salme inumate o tumulate da decenni, ordinata dall’Ufficiale di Stato Civile, deve essere a carico del Comune, che con tali operazioni recupera spazi suscettibili di introiti. È infine auspicabile che venga eliminato ogni diritto fisso versato ai Comuni in occasione del trasporto funebre, conformemente a quanto stabilito dall’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza.
Articolo pubblicato originariamente in Confini, gennaio 2002, a firma di Redazione F.I.C..